Certificato del Casellario giudiziale |
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A chi rivolgersi | SPORTELLO UNICO E UFFICIO DEL CASELLARIOUbicazione: Via Cesare Beccaria, 1 c/o ex Caserma Rossi Piano: TERRA Attività svolte: CERTIFICATI EX ART.335 CPP
CERTIFICATI CARICHI PENDENTI E DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
CERTIFICATI DI ARCHIVIAZIONE
APOSTILLE E LEGALIZZAZIONI (DEPOSITO RICHIESTE E CONSEGNA)
COPIE ED ACCESSO AGLI ATTI
NULLA OSTA Orario al pubblico: L'UFFICIO E' APERTO AL PUBBLICO DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE ORE 09.00 ALLE 12.00 Telefono: 0861/0861326693 (RESPONSABILE dr.ssa Adelina Goldoni)
Note: SI COMUNICA ALLA UTENZA CHE IL RILASCIO IN COPIA O VISIONE DI ATTI DI FASCICOLI ARCHIVIATI E' CONSENTITO SOLO PREVIA PRESENTAZIONE DI APPOSITA ISTANZA E RELATIVA DOCUMENTAZIONE, COME INDICATO NELLA SEZIONE COME FARE PER |
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INFORMAZIONI GENERALI | Il certificato del casellario giudiziale consente la conoscenza dei provvedimenti di condanna definitivi e di alcuni provvedimenti in materia civile ed amministrativa a carico di una determinata persona In particolare, l’ufficio del casellario giudiziale, esistente presso ogni Procura della Repubblica, rilascia i seguenti certificati:
- certificato generale: contiene i provvedimenti definitivi in materia penale, civile e amministrativa (riassume i certificati penale e civile)
- certificato penale: contiene i provvedimenti penali di condanna definitivi
- certificato civile: contiene i provvedimenti relativi alla capacità della persona (interdizione giudiziale, inabilitazione, interdizione legale, amministrazione di sostegno), i provvedimenti relativi ai fallimenti (i quali non sono più iscrivibili dal 1°gennaio 2008), i provvedimenti di espulsione e i ricorsi avverso questi.
Il certificato può essere richiesto:
- dall’interessato
- dalle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi, quando il certificato è necessario per l’espletamento delle loro funzioni
- dall’autorità giudiziaria penale, che provvede direttamente alla sua acquisizione
- dal difensore della persona offesa dal reato e del testimone.
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CASI PARTICOLARI |
- per i minorenni, la domanda va presentata dal soggetto esercente la potestà genitoriale
- per gli interdetti, la domanda va presentata dal tutore, che deve esibire il decreto di nomina
- la persona detenuta, o inserita in una comunità terapeutica, può inoltrare la richiesta per posta o tramite un delegato
- richiesta dall’estero, la domanda può essere presentata dall’interessato per posta o tramite un delegato.
Il certificato ha una validità di 6 mesi dalla data di rilascio.
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RICHIESTA DA PARTE DELL'INTERESSATO | La richiesta va presentata dall’interessato, o da persona da lui delegata, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità, utilizzando l’apposito modello. L’interessato può presentare la richiesta personalmente o per posta e in tal caso deve allegare copia del suo documento di riconoscimento in corso di validità. I cittadini extracomunitari sprovvisti di passaporto devono presentare la copia del permesso di soggiorno.
E'ATTIVO IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ON LINE, ATTIVABILE DAL SITO WWW.GIUSTIZIA.IT/ COME FARE PER/CERTIFICATI/SCHEDA PRATICA-PRENOTAZIONE ON LINE DEI CERTIFICATI-/ACCEDIALSERVIZIO/AVANZATE/ACCEDI/PRENOTA/RICERCAUFFICI
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COSTI | Ciascun certificato richiesto comporta i seguenti pagamenti:
€ 19,84.
Se il certificato è richiesto con rilascio nella stessa giornata devono essere pagati inoltre
- € 3,84 per diritti di urgenza
Si segnala che il rilascio del certificato è invece gratuito (con esenzione dal pagamento sia del bollo che dei diritti di certificato) quando è richiesto, tra gli altri:
- per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori (art. 82 L.184/83)
- per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatorie (art. 10 L. 533/73)
- per essere esibito in un procedimento nel quale l’interessato è ammesso a beneficiare del gratuito patrocinio (art. 18 D.P.R. 115/2002)
- per essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.)
Il rilascio del certificato è tuttavia con la sola esenzione dal bollo quando è richiesto nei casi elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B.
Nota bene: A norma dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011 n. 183), il certificato rilasciato all’interessato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi (dovendo essere prodotta, invece, dall’interessato la dichiarazione sostitutiva della certificazione, di cui all’art. 46 D.P.R. cit.). |
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LEGISLAZIONE | D.P.R. 642/1972 - Disciplina dell'imposta di bollo
D.P.R. 313/2002 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti
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