L’ art. 1 del Decreto legislativo 106/2006 dispone che:
- Il procuratore della Repubblica, quale preposto all'ufficio del pubblico ministero, e' titolare esclusivo dell'azione penale e la esercita nei modi e nei termini fissati dalla legge ( ossia ai sensi del seguente art. 2 o esercitandola personalmente ovvero mediante assegnazione a uno o più Sostituti procuratori dell’ufficio, anche eventualmente stabilendo criteri ai quali il magistrato deve attenersi nell’esercizio della relativa attività).
- Il procuratore della Repubblica assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale ed il rispetto delle norme sul giusto processo da parte del suo ufficio.
- Il procuratore della Repubblica può designare, tra i procuratori aggiunti, il vicario, il quale esercita le medesime funzioni del procuratore della Repubblica per il caso in cui sia assente o impedito ovvero l'incarico sia rimasto vacante.
- Il procuratore della Repubblica può' delegare ad uno o più procuratori aggiunti ovvero anche ad uno o più magistrati addetti all'ufficio la cura di specifici settori di affari, individuati con riguardo ad aree omogenee di procedimenti ovvero ad ambiti di attività' dell'ufficio che necessitano di uniforme indirizzo.
- Nella designazione di cui al comma 3 e nella attribuzione della delega di cui al comma 4, il procuratore della Repubblica può' stabilire, in via generale ovvero con singoli atti, i criteri ai quali i procuratori aggiunti ed i magistrati dell'ufficio devono attenersi nell'esercizio delle funzioni vicarie o della delega.
- Il procuratore della Repubblica determina:
- i criteri di organizzazione dell'ufficio;
- i criteri di assegnazione dei procedimenti ai procuratori aggiunti e ai magistrati del suo ufficio, individuando eventualmente settori di affari da assegnare ad un gruppo di magistrati al cui coordinamento sia preposto un procuratore aggiunto o un magistrato dell'ufficio;
- le tipologie di reati per i quali i meccanismi di assegnazione del procedimento siano di natura automatica.
La risoluzione del C.S.M. 21.7.2009 statuisce che la nuova architettura normativa, di rango sia costituzionale sia primario, che disciplina il sistema organizzativo degli uffici requirenti, impone ai Procuratori della Repubblica il rispetto del principio di autonomia del sostituto procuratore (art. 112 Cost.) e, nella loro veste di titolari esclusivi dell’azione penale, il raggiungimento di tre fondamentali obiettivi, destinati ad avere ricadute essenziali in punto di organizzazione ed il raggiungimento dei quali rientra nella loro piena responsabilità:
- ragionevole durata del processo;
- corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale nel rispetto delle norme sul giusto processo, anche favorendo la costituzione di gruppi di lavoro (indicativamente nelle materie del diritto penale dell’economia, dei reati commessi contro soggetti deboli, dei reati in materia ambientale e di tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro) compatibilmente con le dimensioni del singolo ufficio;
- efficienza nell’impiego della polizia giudiziaria, nell’uso delle risorse tecnologiche e nella utilizzazione delle risorse finanziarie.